Art. 3.
(Difetto di giurisdizione).

      1. Il difetto di giurisdizione è rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.
      2. È ammesso il regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall'articolo 41, primo comma, del codice di procedura civile. In tal caso, deve essere disposta la sospensione del processo, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera d).
      3. Quando la Corte di cassazione stabilisce la giurisdizione del giudice competente, le parti interessate devono riassumere il processo entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza, rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, pena l'estinzione del grado del processo. In caso di tempestiva riassunzione del processo, si conservano sempre gli effetti della domanda nel processo proseguito, a seguito di declaratoria di giurisdizione, davanti al giudice munito di giurisdizione. In caso di tempestiva riassunzione davanti al competente giudice tributario, sono applicabili le norme della presente legge.